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STATUTO
ART.
1 1.1 E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile un'associazione, non riconosciuta, denominata "LA ROCCA" (di seguito denominata “LA ROCCA” o “ASSOCIAZIONE”). 1.2 L'associazione ha sede in Bassano Romano.
ART.
2 2.1 LA ROCCA riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo culturale, ambientale, storico, artistico, sociale, turistico del territorio della Tuscia e favorire il miglioramento della qualità della vita sia dei suoi residenti sia dei frequentatori, anche occasionali, del comprensorio territoriale della provincia di Viterbo. 2.2 L’ASSOCIAZIONE non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale. 2.3 LA ROCCA può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
ART.
3 3.1 Le finalità che l’ASSOCIAZIONE ha come oggetto sociale sono: a) promuovere tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale della Tuscia; b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti; c) promuovere l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio; d) promuovere il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera; e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della Tuscia (iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero); f) aprire e gestire circoli per i soci; g) organizzare escursioni in Italia e all’estero per i soci a scopo culturale; h) l’attività di coordinamento, promozione commerciale e marketing; i) l’attività di coordinamento dei rapporti di collaborazione con gli Enti pubblici; l) stipulare convenzioni a favore degli associati; m) favorire e promuovere iniziative di supporto all’immagine ed in campo musicale e scientifico; n) organizzare corsi di formazione, seminari, congressi, studi e ricerche. L’Associazione potrà compiere ogni operazione ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale.
ART.
4 4.1 I soci dell’ASSOCIAZIONE si distinguono in: a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari; c) Soci Benemeriti; d) Soci Onorari. 4.2 Sono Soci Fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’ASSOCIAZIONE. 4.3 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci coloro i quali per motivazioni varie sono interessati all'attività dell’ASSOCIAZIONE. 4.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’ASSOCIAZIONE. 4.5 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell’ASSOCIAZIONE.
ART.
5 5.1 I Soci Fondatori e Ordinari devono versare le quote associative; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative. 5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto: a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell’ASSOCIAZIONE; b) di essere eletti alle cariche direttive dell’ASSOCIAZIONE; c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della dell’ASSOCIAZIONE; d) a ricevere la tessera dell’ASSOCIAZIONE; e) a ricevere le pubblicazioni dell’ASSOCIAZIONE; f) a frequentare i locali dell’ASSOCIAZIONE; g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dell’ASSOCIAZIONE. 5.3 I Soci hanno l'obbligo di: a) rispettare lo statuto ed i regolamenti dell’ASSOCIAZIONE; b) versare nei termini la quota associativa all’ASSOCIAZIONE; c) non operare in concorrenza con l'attività dell’ASSOCIAZIONE.
ART.
6 6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE a seguito della positiva valutazione di idoneità e del versamento delle quote associative (costituite dalla quota per la costituzione del Fondo di Dotazione Comune e della quota associativa annuale). In relazione all’ammissione degli associati, l’ASSOCIAZIONE non opera alcun tipo di discriminazione. 6.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. 6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell’ASSOCIAZIONE.
ART.
7 7.1 Sono organi dell’ASSOCIAZIONE: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario ed il Tesoriere; g) le Commissioni.
ART.
8 8.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata. 8.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali. 8.3 All’Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea. Non sono consentite deleghe ad altro Socio, anche se rilasciate in forma scritta. 8.4 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell’ASSOCIAZIONE (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell’Assemblea; allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell’ASSOCIAZIONE. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente dell’ASSOCIAZIONE, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell’Assemblea) almeno cinque giorni prima della data fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell’ASSOCIAZIONE o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. 8.5 L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci. 8.6 L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di febbraio. 8.7 L’Assemblea straordinaria è convocata: a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità; b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci; d) per le modifiche del presente Statuto; e) per lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE. 8.8 Le modalità di convocazione delle Assemblee straordinarie sono le stesse previste per le Assemblee ordinarie di cui al precedente articolo 8.4. 8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi. 8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
ART.
9 9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a tre e non superiore a nove unità. 9.2 L’Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo. 9.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti. 9.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
9.6
In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: 9.7 Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell’Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. 9.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente. 9.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’ASSOCIAZIONE ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta. 9.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche. 9.11 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell’attività dell’ASSOCIAZIONE che possono partecipare senza diritto a voto. 9.12 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
ART.
10 10.1 Il Presidente dell’ASSOCIAZIONE è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all’unanimità dal Consiglio Direttivo. 10.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno. 10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. 10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente). 10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente. 10.6 Il Presidente è il rappresentante legale dell’ASSOCIAZIONE ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell’ASSOCIAZIONE. 10.7 E’ assistito dal Segretario.
ART.
11 11.1 Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno. 11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell’ASSOCIAZIONE, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. 11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell’ASSOCIAZIONE nonché della regolare tenuta dei libri sociali. 11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’ASSOCIAZIONE e le relative registrazioni. 11.5 E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.
ART.
12 12.1 Per la conduzione di specifici progetti, il Consiglio Direttivo può istituire delle Commissioni alle quali può, in via temporanea e nell’ambito dell’attività di sviluppo di uno specifico progetto, parzialmente delegare proprie attribuzioni. 12.2 Le commissioni sono composte da Soci nominati dal Consiglio Direttivo ciascuna Commissione è costituita da un Commissario Responsabile ed una numero variabile di membri (Commissari) stabilito dell’atto istitutivo della stessa Commissione. Una Commissione può essere affidata ad un singolo Socio detto, in questo caso, Commissario dello specifico progetto. 12.3 Il Commissario Responsabile (o Commissario unico) esercita le deleghe affidate con l’atto istitutivo alla Commissione dal Consiglio Direttivo, i membri della Commissione collaborano con il Commissario Responsabile. 12.4 L’atto istitutivo della Commissione deve tra l’altro contenere: il nome del Commissario Responsabile; il nome dei Membri della Commissione; le competenze delegate alla Commissione dal Consiglio Direttivo; la periodicità con cui il Commissario Responsabile farà rapporto al Consiglio Direttivo sull’attività della Commissione; la data di chiusura della Commissione. 12.5 La Commissione decade allo scadere della data riportata nell’atto di istituzione. Tutte le attività affidate e curate dalle Commissione ritornano di pertinenza esclusiva del Consiglio direttivo al decadere della Commissione. Ove il Consiglio Direttivo ravvisi fondati motivi di insoddisfazione nell’attività della Commissione, lo stesso Consiglio può con atto formale interrompere le attività della Commissione e far decadere il Commissario ed suoi Membri.
ART.
13 13.1 Il Fondo di dotazione Comune (art. 37 c.c.) è costituito da quote che in sede costitutiva sono stabilite in 20,00 Euro (cento) per socio Fondatore e Ordinario. Il Consiglio Direttivo con specifica delibera regola tempi e modalità di versamento della quota.
ART.
14 14.1 Le risorse economiche con le quali l’associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono: 1) quote e contributi dei Soci; 2) eredità, donazioni e legati; 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 6) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 7) erogazioni liberali dei Soci e di terzi; 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 14.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell’ASSOCIAZIONE sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità dell’ASSOCIAZIONE e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci. 14.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell’ASSOCIAZIONE devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
ART.
15 15.1 L’ASSOCIAZIONE si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali. 15.2 L’ASSOCIAZIONE può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci. 15.3 Tutte le cariche dell’ASSOCIAZIONE sono di norma gratuite. 15.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per L’ASSOCIAZIONE nell'ambito delle attività istituzionali. 15.5 Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni all’ASSOCIAZIONE) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.
ART.
16 16.1 Il Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente. 16.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia. 16.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell’ASSOCIAZIONE.
ART.
17 17.1 L'eventuale scioglimento dell’ASSOCIAZIONE sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 2/3 dei voti presenti. 17.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici od Associazioni per essere destinate a finalità richiamate nel presente Statuto.
ART.
18 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
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